Cos'è la Certificazione Energetica
L'incontenibile spesa per l'approvvigionamento energetico e la consapevolezza dell’impatto sull'ambiente delle politiche energetiche attuali, hanno sollecitato l'attenzione al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti rinnovabili. l'attenzione si è focalizzata sulle prestazioni energetiche degli edifici, residenziali e del settore terziario, portando l'Unione Europea ad emanare una direttiva relativa al "Rendimento energetico degli edifici", per contenimento dei consumi energetici.
La Direttiva Europea 2002/91/CE del 16/12/2002 sul rendimento energetico degli edifici, recepita nel gennaio 2006, è vincolante per gli Stati membri dell'Unione, tanto che hanno obbligato i legislatori delle varie nazioni ad adottare provvedimenti volti a:
· fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;
· imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per grandi edifici soggetti a ristrutturazione;
· adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;
· definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;
· procedere alla certificazione energetica degli edifici.
La direttiva richiede agli stati membri europei di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni significative, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, cioè sia tenuta sotto controllo “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni, compresi il riscaldamento e il raffreddamento”.
Le classi energetiche, prodotte dalla certificazione energetica, vanno dalla A+ (edificio a minor impatto ambientale) alla classe G (edificio a maggior impatto ambientale ed alto consumo energetico), classe energetica che oggi rappresenta la maggioranza degl’edifici presenti sul territorio nazionale.
Infine, la certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio è anche da intendersi quale strumento per la trasparenza del mercato immobiliare così che l’acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.
L'attestato di Certificazione Energetica APE
(obbligo per compravendita e affitti)
L'attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono essere riportati dati che consentano di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio. L'attestato è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di compravendita che hanno per oggetto immobili. Dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di affitto dell'appartamento o del locale oggetto di certificazione.
L’obbligo di allegare l’attestato decade in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, di trasferimento del diritto di nuda proprietà, diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
L’obbligo decade inoltre quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
L'attestato di Certificazione Energetica APE
(casi di non obbligatorietà)
Immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.