Il catasto

Catasto, il cui termine deriva dal greco κατάστιχον, che a sua volta deriva da κατά στίχον "riga per riga", è costituito dall'insieme di documenti, mappe ed atti,le quali elencano e descrivono i beni immobili, con l'indicazione del luogo e del confine, con il nome dei loro possessori e le relative rendite, sulle quali debbano calcolarsi tasse e imposte. Il catasto vigente in Italia è, come recita il primo articolo della sua legge istitutiva, "geometrico", particellare e non "probatorio". Esso ha una funzione squisitamente fiscale, serve cioè per accertare in modo uniforme il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le tasse e le imposte sui beni immobili.

Estratto di Planimetria Catastale

Estratto di Planimetria Catastale

Esempio di Planimetria del Catasto

Esempio di estratto di mappa Catastale

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
Storia del catasto

 Le origini del catasto sono molto remote. Ad esempio, Shulgi, re di Ur, con la sua opera di centralizzazione dello stato iniziò un' opera di catasto generale utilizzata per il calcolo del versamento delle tasse del regno. Inoltre è stato accertato che opere di catasto generale e stime dei terreni erano già effettuate in Egitto, all'epoca dei faraoni. Attraverso gli Arabi, esso  sarebbe inoltre stato introdotto in Sicilia, intorno al X secolo.

 

 Il catasto moderno

 Nel 1901 nasce, nell'ambito del Ministero delle Finanze, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici. Con la legge n. 321/1901 in catasto fu introdotto il "tipo di frazionamento". A partire dal 1938 (con il R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, regolamento per la conservazione del catasto Terreni) furono via via introdotte modifiche che avrebbero condotto alla separazione  effettiva fra il catasto terreni ed il nuovo catasto edilizio urbano.

Il catasto fabbricati, istituito con la legge 11 settembre 1939, modificata dal D.L. 8 aprile 1948, n. 514, è entrato in vigenza con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142/49 - il Nuovo catasto Edilizio Urbano (NCEU) ed in conservazione il 1º gennaio 1962.

Nel 1940 in catasto fu adottato il sistema di rappresentazione Gauss-Boaga inizialmente per alcune registrazioni geodetiche locali, poi a fini cartografici generali.

La legge 2 febbraio 1960, n. 68, ammette l’amministrazione del catasto tra gli organi cartografici dello Stato. Con la legge 1º ottobre 1969, n. 679, fu introdotto il "tipo mappale".
Oggi il catasto è gestito dall'agenzia del territorio e dai comuni che hanno scelto di esercitare le funzioni di catasto loro attribuite da apposite convenzioni.

 

Informazioni sul catasto (attualità)

 

LA SANATORIA CATASTALE (articolo 19)

 Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 36, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario, l'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficio con l'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale "presunta", da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune.

Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

 

DATI  CATASTALI  NELLA REGISTRAZIONE  DEI  CONTRATTI

 Quando si dovranno  registrare contratti d'affitto, locazione o comodato di beni immobili,sarà necessario inserire nel modello 69 "Quadro D" i dati catastali dell’immobile.  In caso, di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti, per identificare gli immobili, sarà necessario compilare il nuovo modello  "CDC". I due modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 giugno.

In seguito all'entrata in vigore del Dl 78/2010 sono rese  necessarie le modifiche al modello 69 e il debutto del modello "CDC".L'articolo 19 (commi 15 e 16) del Dl 78/2010 , ha previsto l'obbligo, dal prossimo 1 luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili "nazionali", contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi non si attiene alla nuova disposizione "è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento" dell'imposta di registro dovuta.

Detto ciò, va ricordato che per quanto riguarda cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti in questione, la relativa registrazione, sino al 30 giugno scorso, non prevedeva la presentazione di alcun modello, ma si ritiene effettuata regolarmente nel momento del versamento dell'imposta dovuta.
Dall'1 luglio, per effetto delle nuove disposizioni normative, dovrà essere predisposto un modello ad hoc, che il contribuente dovrà presentare, in forma cartacea, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l'operazione.
Per i contratti già registrati dopo l'1 luglio, il provvedimento stabilisce che è sufficiente presentare il modello "CDC" una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento effettuato. Entrambi i modelli, disponibili sul sito dell'Agenzia nella sezione modulistica, sono strutturati per la trasmissione telematica ma, mentre per il "69" la modalità è già in linea, per il neonato "CDC" è previsto un po' di tempo in più, necessario alla messa a punto della procedura informatica.

 

F.A.Q  (domande frequenti)

 

Cos’è il Docfa?

Docfa è un software realizzato dall’Agenzia del Territorio, utilizzato dai professionisti per la compilazione delle denuncie di accatastamento e variazione relative ad unità immobiliari urbane.
Nel linguaggio comune, per Docfa si intende l’insieme dei documenti predisposti e presentati al catasto di competenza. Una pratica Docfa è composta da un documento analitico, che contiene i dati tecnici e descrittivi delle unità immobiliari denunciate, e una serie di documenti grafici (planimetrie catastali) che sono la rappresentazione delle stesse unità.

 

Per quali motivi si deve presentare una variazione catastale (DOCFA)?

 I motivi per cui è necessario provvedere alla presentazione in catasto di una denuncia di accatastamento o di variazione, sono molteplici.

La costruzione di un nuovo fabbricato, con una qualsiasi destinazione d’uso, deve essere denunciata attraverso la compilazione di una pratica DOCFA per Domanda di Accatastamento.

Per le unità immobiliari già denunciate in catasto, sono motivo di presentazione di Denuncia di Variazione DOCFA:

1.      Il cambio di destinazione d’uso

2.      La modifica di consistenza a seguito di ampliamento, demolizione anche parziale, fusione con altre unità immobiliari, divisione in più unità.

3.      La variazione delle caratteristiche dell’unità immobiliare, che incidono sul suo valore e quindi anche sulla rendita catastale, a seguito di modifiche nella distribuzione interna o ristrutturazione.

4.      Le modifiche ai dati toponomastici relativi all’unità immobiliare (Indirizzo, civico, piano ecc.)

 

Il comune in cui si trova l’immobile mi ha chiesto di riclassificarlo, revisionare il classamento o regolarizzare la situazione catastale, cosa devo fare?

 I comuni stanno provvedendo ad eseguire una serie di controlli, incrociando i dati delle denuncie urbanistiche (DIA, Permessi di costruire, condoni ecc.) con i dati catastali forniti dall’Agenzia del Territorio.
Nel caso riscontrino incongruenze tra quanto denunciato nella pratica edilizia, e ciò che risulta censito in catasto, chiedono al proprietario di provvedere alla regolarizzazione, attraverso la presentazione di una denuncia di variazione DOCFA.

La normativa prevede che se entro 90 giorni il proprietario non provvede alla regolarizzazione catastale, può chiedere all’Agenzia del Territorio di provvedere d’ufficio, addebitando oneri, sanzioni e interessi al proprietario dell’immobile.

In questi casi è possibile, per il proprietario, predisporre e presentare una denuncia di variazione DOCFA, al fine di ottenere la regolarizzazione catastale del proprio immobile.

 

Devo denunciare in catasto le modifiche apportate al mio immobile, cosa devo fare?

Per le modifiche che incidono sulla consistenza, la destinazione d’uso o il valore dell’immobile, è necessario provvedere alla predisposizione e presentazione presso il catasto di competenza di una denuncia di variazione catastale DOCFA.

 

Quali documenti servono per predisporre una pratica DOCFA?

Per predisporre una denuncia di variazione DOCFA, è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:
Atto di provenienza dell’immobile denunciato (Compravendita, donazione, successione ecc.)
Estremi dell’ultima denuncia urbanistica (DIA, Permesso di costruire, condono edilizio ecc.)

 

Cosa sono il Tipo Mappale e il Tipo Frazionamento?

 Il Tipo Mappale è la denuncia di variazione terreni, utilizzata per aggiornare la mappa catastale attraverso la rappresentazione di un fabbricato.

Il Tipo Frazionamento, si utilizza invece per la rappresentazione nella mappa catastale di una nuova linea dividente.

Il Tipo Mappale e il Tipo Frazionamento vengono realizzati, escluse poche eccezioni, a partire da un rilievo topografico dell’oggetto da rappresentare in mappa, eseguito sul posto da tecnici specializzati con l’ausilio di strumentazioni elettroniche.

I dati così ottenuti vengono inseriti ed elaborati attraverso un software ministeriale chiamato PREGEO.

 

Per quale motivo devo richiedere una variazione catastale terreni (Tipo Mappale o Tipo Frazionamento)?

 E’ necessaria la presentazione di un Tipo Mappale, qualora si edifichi un nuovo immobile, o si modifichi la sagoma di un immobile esistente.

Il Tipo di Frazionamento è necessario qualora si voglia dividere una particella catastale in due o più nuove particelle, per permettere la vendita di una porzione di quella originaria.

 

Quali documenti servono per predisporre una pratica terreni?

 Per predisporre una denuncia di variazione terreni PREGEO, è necessario avere a disposizione la seguente documentazione:

Atto di provenienza della particella da frazionare o su cui è edificato l’immobile (Compravendita, donazione, successione ecc.)

Estremi dell’ultima denuncia urbanistica ove presente (DIA, Permesso di costruire, condono edilizio ecc.


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