Dal 1° luglio i bonifici per pagare i grandi interventi di risparmio energetico sugli edifici producono una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. Una percentuale che tiene conto persino degli oneri finanziari legati alla cessione del credito o allo sconto in fattura operato direttamente dall’impresa che effettua i lavori.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il decreto Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico, il cosiddetto ECOBONUS, che è già agevolato con le percentuali dal 50 al -85%.
INTERVENTI PRINCIPALI 110% (Ecobonus)
In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre interventi, agevolati con il super bonus del 110%:
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari»
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su parti comuni degli edifici;
• l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.
Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 110%, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico già oggetto di agevolazione (percentuali che variano dal 50 al 85%), all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già oggetto di agevolazione (50%).
L’ANTISISMICA (Sismabonus)
Per tutti gli interventi antisismici (ad oggi agevolati con percentuali tra il 50 ed 85%) la percentuale è elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto almeno uno degli “interventi principali.
FOTOVOLTAICO
Bonus del 110% su impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110% ovvero, congiuntamente ad “interventi principali 110%” o quelli per il sismabonus anch’esso al 110%.
Più semplicemente, tutti gli interventi agevolati con tetto massimo finp al 85% se eseguiti unitamente ad interventi di Ecobonus o Sismabonus beneficeranno dell’agevolazione al 110%.
REQUISITI
Al netto della nuova detrazione del 110% prevista dal decreto Rilancio, le detrazioni standard si applicano:
Ecobonus - A tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprese e società, anche di capitali), su tutti gli immobili;
Antisismico - A tutti i contribuenti e sulle costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive;
Fotovoltaico - Ai soggetti Irpef (comprese le società di persone) e sulle abitazioni;
Colonnine - A tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.
Il bonus del 110% riguarda gli interventi effettuati sulle unità immobiliari, dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari), dagli enti con le stesse finalità sociali degli Iacp.
Regolarità urbanistica.
Superbonus negato se c’è un abuso edilizio.
Se si vuole effettuare un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, occorre partire da una situazione regolare, per evitare non solo la perdita del bonus ma anche sanzioni edilizie.
Fa divieto di intervenire su situazioni abusive non condonate pertanto è vincolante una situazione di regolarità urbanistica. Qualora si riscontrassero piccoli abusi o CONDONO EDILIZIO pendente, prioritariamente occorre intervenire con procedimenti edilizi in sanatoria ove possibile e chiusura del suddetto CONDONO EDILIZIO con l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.