Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

BONUS FACCIATE

Detrazione al 90%

17/02/2020

L’Agenzia delle Entrate ha definito (con la circolare 2/E) i campi di applicazione della detrazione Irpef/Ires al 90% per le spese sostenute nel 2020.
Lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.

 Balconi.
Bonus facciate del 90% per interventi di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi posti sulla facciata esterna. Bonus ammesso anche se i lavori sui balconi rientrano nel recupero o restauro della facciata esterna.
In assenza dei requisiti per il bonus facciate (es. per edifici in zona C o per balconi su facciata interna non visibile dalla strada), c’è la detrazione standard del 50 per cento. Attenzione: in questo caso la manutenzione ordinaria (come la pulizia e tinteggiatura) è agevolata solo sulle parti comuni condominiali.

 Cancelli e portoni.
Non hanno il bonus facciate, ma possono generalmente beneficiare della detrazione standard del 50 per cento. Se l’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza, risulta agevolato a prescindere dall’inquadramento edilizio (es. cambio della serratura, installazione di grate e così via).

 Cornicioni.
Bonus facciate per i lavori riconducibili al decoro urbano (pulizia, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo), se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50 per cento.

 Facciata.
Bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna. Il tutto, però, a due condizioni:
- deve trattarsi dell’involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno), escluse le facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico.
- se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus del 90% bisogna rispettare i requisiti minimi indicati nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
In alternativa al bonus facciate (es. facciate confinanti con cortili o cavedi), se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento termico, si può avere l’ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (per queste ultime due detrazioni, già prorogate sino alla fine del 2021 per gli interventi su parti comuni, è possibile la cessione del credito).
In assenza dei requisiti per il bonus facciate: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

 Finestre.
Non al bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.
In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010. Anche in quest’ipotesi, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.

 Grondaie.
Bonus facciate per riparazione o sostituzione, se le grondaie si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna.
Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50%.

 Impianti.
Detrazione del 90% per la sola sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Su altre parti impiantistiche, spetta la detrazione del 50%.

 Lastrico solare.
Lastrici e terrazze, non sono parte della facciata esterna. Per gli interventi su queste componenti edilizie spettano quindi le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).

 Muro di cinta.
La recinzione non è parte del fabbricato. Questi interventi possono avere il 50% edilizio standard (grate e cancellate potrebbero essere agevolate in quanto opere anti-intrusione).

 Ornamenti e fregi.
Hanno il 90% gli interventi, compresa la pulitura e/o tinteggiatura dei fregi e degli ornamenti sulle facciate esterne. In alternativa, spetta la detrazione del 50% sui lavori edilizi standard.

 Parapetti e pluviali.
Bonus facciate per riparazione o sostituzione di parapetti e pluviali, se si trovano su facciate esterne. Agevolati anche i lavori compresi in interventi complessivi sulla facciata esterna. Se non ci sono i requisiti per il bonus facciate, c’è la detrazione standard del 50%.

 Ponteggio.
Le spese per il noleggio del ponteggio per le facciate esterne, sono sempre comprese nella detrazione del 90% per cento.

 Progettazione.
Bonus facciate per le spese di progettazione e le altre spese professionali (es. perizie, sopralluoghi, Ape, asseverazione etc.).

 Tende e schermature solari.
Ecobonus al 50%, che agevola però l’installazione dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006. E’ possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.

 Tetto.
Come per i lastrici solari, gli interventi su queste componenti edilizie, spettano le altre detrazioni (50% edilizio standard, o ecobonus al 65% se si raggiungono i requisiti di rendimento energetico).
Fonte. Il Sole24Ore


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