CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ - In proposito C. Cass. civ. 21/11/2022, n. 34211 ha ribadito che, chi vende un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile, e che la violazione di tale obbligo può legittimare:
- sia la domanda di risoluzione del contratto,
- sia quella di risarcimento del danno,
- sia l'eccezione di inadempimento ex art. 1460, c.c..
Inoltre la mancanza del certificato di agibilità non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile (Cass. n. 1701 del 2009). Ed infatti il certificato di agibilità non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e da altro, in quanto chi acquista un immobile, salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico, ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità.