Per maturare l’usucapione il possesso deve essere ininterrotto, non devono accadere fatti che siano idonei a interrompere il possesso e l’interruzione può essere naturale, quando non vi sia il possesso per oltre un anno ( 1167 c.c. ), e civile ex art. 1165 c.c. che richiama, in quanto applicabili, le norme sulla interruzione e sospensione della prescrizione.
I periodi di tempo necessari per l’usucapione, sono diversi secondo il tipo di bene da usucapire;
- Usucapione su beni immobili e universalità di mobili il possesso deve protrarsi per veni anni ( artt. 1158 e 1160 c.c. )
- Beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto il possesso deve protrarsi per dieci anni, se acquistato in buona fede, venti anni, se acquistato in mala fede ( 1161 c.c. ).
- Beni mobili posseduti con titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto ed in buona fede l’acquisto è immediato ex articolo 1153 c.c.
- Beni mobili registrati se l’acquisto e avvenuto in buona fede ed in base ad un titolo astrattamente idoneo, l’usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, dieci anni, mancando questi elementi ( art. 1162 c.c. )
Un caso particolare riguarda l’usucapione abbreviata prevista dall’art. 1159 c.c. In questo caso l’usucapione si realizza su beni immobili, ma invece di essere ventennale, è decennale.
L’abbreviazione dei termini si spiega per le particolari condizioni del possesso; per aversi usucapione abbreviata è infatti necessario:
- Che il possesso sia iniziato in buona fede;
- Che vi sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale di godimento;
- Che il titolo sia stato trascritto;
In presenza di queste condizioni, l’usucapione si compie dopo soli dieci anni dalla data della trascrizione del titolo.