La tabella sopra riportata segue le regole indicate dal codice civile, ai fini della ripartizione delle quote ereditarie in base alle persone che sopravvivono al de cuius ed in assenza di testamento.
•1° e 2° CASO
quando c'è la presenza del coniuge e dei discendenti (figli legittimi e naturali), al primo tocca la metà dell'eredità, in concorso con un solo figlio, ovvero di un terzo se i figli sono due o più, ai quali spettano invece i due terzi, suddivisi in parti uguali;
•3° CASO
quando ci sono il coniuge, gli ascendenti e/o i collaterali (fratelli, sorelle), ma non i discendenti, al primo toccano i due terzi dell'eredità, mentre agli altri un terzo (art. 582 c.c.), da suddividere in parti uguali “per capi”, salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell'eredità (544 c.c.);
•4° CASO
quando c'è solo il coniuge, ma non discendenti, ascendenti o collaterali del de cuius, al primo va l'intera eredità (art. 583 c.c.);
•5° CASO
quando ci sono solo discendenti, ma non il coniuge, ai figli va devoluta l'intera eredità suddivisa in parti uguali (art. 566 c.c.);
•6° CASO
quando non c'è né il coniuge, né i discendenti, ma solo gli ascendenti e i collaterali, l'intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali, salvi sempre i diritti degli ascendenti ex art. 544 c.c.
•7° CASO
in assenza di coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al de cuius i parenti fino al sesto grado; la regola principale è quella secondo la quale i legami di parentela più prossimi escludono quelli di grado più remoto (ad es. prima gli zii, parenti in terzo grado, e poi cugini, parenti di quarto grado, ecc.);
•8° CASO
se il de cuius non ha congiunti, parenti prossimi o remoti, o nessuno di loro gli è sopravvissuto, e non esiste un testamento, l'eredità viene totalmente devoluta allo Stato.
Occorre ricordare, altresì, che al coniuge, secondo il disposto dell'art. 540 c.c., “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Il coniuge separato ha i medesimi diritti successori di quello non separato, purchè non gli sia stata addebitata la separazione, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione, beneficiava degli alimenti.
Da notare, infine, che nella categoria dei successibili non sono contemplati gli affini, sia diretti (suoceri, generi, nuore) che indiretti (cognati, ecc.).
Fonte:
(www.StudioCataldi.it)