E’ LEGITTIMA LA SANATORIA DI OPERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO IN CUI IL COMUNE PROVVEDE SULLA DOMANDA
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 2835 DEL 07 MAGGIO 2009
La sanatoria edilizia può ben intervenire anche a seguito di conformità “ sopraggiunta “ dell’intervento in un primo tempo illegittimamente assentito, divenuto cioè permissibile al momento della proposizione della nuova istanza dell’interessato, posto che questa si profila come del tutto autonoma rispetto all’originaria istanza che aveva condotto al permesso annullato in sede giurisdizionale, in quanto basata su nuovi presupposti normativi in materia edilizia; è pertanto palesemente irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbe legittimamente cancellabile al momento della nuova istanza.
Il principio normativo della “ doppia conformità “ , infatti, è riferibile all’ipotesi ragionevolmente avuta di mira dal legislatore, desumibile cioè dal senso obiettivo delle parole utilizzate dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985, ovvero dal vigente art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ipotesi che è quella di garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della disciplina edilizia, a seguito di adozione di strumenti che riducano o escludano, appunto, lo jus aedificandi quale sussistente al momento dell’istanza. Quindi, la tipicità del provvedimento di accertamento in sanatoria, quale espressione di disposizione avente carattere di specialità, va rigorosamente intesa come riferimento al diritto “ vigente “ ( Cds V 29-5-2006, n. 3267 ), e commisurata alla finalità di “ favar “ obiettivamente tutelata dalla previsione, in modo da risultare conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza nel contemperamento dell’interesse pubblico e privato. La norma, infatti, non può ritenersi diretta a disciplinare l’ipotesi inversa dello jus superveniens edilizio favorevole, rispetto al momento ultimativo della proposizione dell’istanza.
In effetti, imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente “ conforme “, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile. Si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali - edilizie, con la conseguenza, contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell’impatto territoriale ed ambientale ( altrimenti considerato in termini più ridotti alla luce della “ ratio “ della norma in tema di accertamento di conformità )