Abusi edilizi: torna il rischio sanatoria selvaggia nella Regione Sicilia
23/06/2015 - Nuova sanatoria in vista nella Regione Siciliana. Con la circolare n. 4 prot. 13820 del 10 giugno 2015, il Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio ed Ambiente torna sulla propria precedente circolare n. 2 prot. 2302 emanata il 31 gennaio e successivamente revocata, in riferimento al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, con la nota prot. 2894 del 26 giugno 2014.
La Regione Siciliana torna, quindi, alla carica per una nuova sanatoria con la circolare n. 4/2015, con la quale, rivedendo la precedente decisione di revoca della circolare n. 2/2014, procede alla revoca della revoca (scusate il gioco di parole) e annullando la citata nota prot. 2894 del 26 giugno 2014, precisa che la circolare n. 2/2014 era stata emanata affinché gli Enti locali si attenessero ai principi in essa enunciati, al fine di uniformare l'attività amministrativa relativa all'esame delle istanze di condono edilizio presentate.
La circolare, a firma dell'Assessore Maurizio Croce, conferma la possibilità, per chi ha presentato domanda di sanatoria per abusi edilizi commessi prima del 31 marzo 2003, di ottenere la riapertura delle pratiche (già presentate entro i termini del condono 2003) per la regolarizzazione dell'immobile.
Il provvedimento sblocca le richieste di condono solo per le costruzioni non regolari situate in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità cosiddetta "relativa", mentre rimangono categoricamente escluse quelle ricadenti in aree ad inedificabilità "assoluta".
Nella nuova circolare n. 4/2015 il Dipartimento Urbanistica precisa che la revoca della revoca e la riproposizione della citata circolare n. 2/2014 nasce con lo scopo di limitare il ricorso al contenzioso che vedrebbe soccombenti le Amministrazioni degli Enti locali, alle quali l'Amministrazione regionale aveva riservato "qualsiasi autonoma determinazione sulle fattispecie trattate" con la più volte citata circolare n. 2/2014, ed affinché le stesse avessero potuto uniformare i loro comportamenti nell'esame e definizione delle istanze di sanatoria edilizia.
Il Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio ed Ambiente conferma, dunque, gli indirizzi assunti con la circolare n. 2/2014 nei confronti della problematica in argomento, alla quale si rimanda, ribadendone altresì i contenuti e le indicazioni espresse nei confronti degli Enti locali.
In pratica con la riproposizione della circolare n. 2/2014, in Sicilia sarà possibile procedere alla sanatoria di tutte quelle opere abusive realizzate nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità relativa anche se la Corte di Cassazione Penale sez. III, con sentenza n. 24647 del 15 giugno 2009 ha già precisato che in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli.