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SCIA 2
Titolo Edilizio
27/12/2016
Nato con l’obiettivo di semplificare la normativa per la realizzazione dei lavori, il D.L. individua quattro procedure principali: “Attività di edilizia libera”;
CILA
ovvero “Comunicazione di inizio lavori asseverata”;
SCIA
Segnalazione certificata di inizio attività;
PDC
“permesso di costruire”. Scompaiono quindi la Dia e la Cil.
È inoltre prevista la
Scia alternativa al permesso di costruire
.
La novità, è che si parte dall’intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo, rendendo più facile la consultazione del testo. Nella tabella presente nel D.L. in corrispondenza della voce che interessa, si vede quale titolo abilitativo è richiesto. I
casi non contemplati
rientrano automaticamente nella
CILA
.
Semplificazioni
Il testo fa rientrare nell’
edilizia libera
alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil “Comunicazionne inizio lavori”. Esempio: installazione di
pannelli solari e fotovoltaici
a servizio degli edifici fuori dai centri storici, pavimentazione e finitura degli spazi esterni anche se destinati per la sosta, realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Si può utilizzare la
Cila
per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
Scia
alternativa al permesso di costruire
è ammessa per le ristrutturazioni anche importanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni.
Snellita anche la
certificazione dell’agibilità
degli immobili. Il D.L. prevede che chi ha presentato la Scia, oppure il titolare del permesso di costruire, richiedano il certificato di agibilità entro quindici giorni dalla fine dei lavori. In alternativa sarà possibile presentare un’
autocertificazione
sottoscritta da un tecnico professionista.
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