L’impresa edile che esegue lavori di manutenzione è responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose) per i danni causati dalla ristrutturazione di alcune parti di un condominio se non prova che la cattiva esecuzione dei lavori è dipesa dalle direttive del direttore dei lavori, del condominio o dell’amministratore.
(Cass. Civ., Sez. II, 02.09.2014 n. 185515)
fonte: (Studio Legale Bisconti)