SICILIA
A) TESTO DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi sia per il residenziale che per uso diverso dall’abitativo:
Residenziale:
25 % per edifici e singole unità di volume minore di 500 mc;
ulteriore aumento del 15% per gli edifici e singole unità di volume maggiore di 500 mc e fino al max di 1000 mc, da calcolare sul volume eccedente i 500 mc;
ulteriore aumento del 5 % se vengono introdotte e utilizzate fonti energetiche rinnovabili.
Volume lordo massimo dell’ampliamento = 200 mc
Non residenziale:
20% della superficie coperta
Per entrambe le tipologie :
realizzazione in contiguità al fabbricato
utilizzo ai fini dell’ampliamento di terrazzi solai e altre superfici analoghe realizzazione entro un 1 anno dall’entrata in vigore della legge
prevista la possibilità di avvalersi dell’asservimento dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare contiguo
rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi interventi di demolizione e ricostruzione sia per edifici residenziale che ad uso diverso con incrementi di cubatura. La deroga è consentita a condizione che siano utilizzate tecniche costruttive secondo i criteri di sostenibilità ambientale e nel rispetto della normativa antisismica.
Residenziale:
con aumento del 35 % della volumetria esistente;
Non Residenziale:
con aumento del 35% della superficie coperta
Per entrambe le tipologie è consentita la demolizione e ricostruzione anche su area diversa, con aumento del 30% se:
per tutelare la sicurezza, l’ambiente e il paesaggio;
per eliminare eventuali costruzioni insistenti su zone in cui è stato posto un vincolo di inedificabilità dopo la realizzazione degli edifici residenziale e non;
in caso di edifici insistenti su aree dichiarate in dissesto idrogeologico o soggetto ad esondazione, etc
TITOLO ABILITATIVO
DIA da presentare entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
su aree gravate da inedificabilità assoluta ivi comprese quelle insistenti nelle zone A dei parchi regionali e delle aree naturali ed archeologiche;
su immobili abusivi anche oggetto di ordinanza di demolizione;
su immobili situati su aree demaniali;
su immobili soggetti da altre vigenti disposizioni a vincoli di inedificabilità assoluta.
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
ampliamenti → commisurato al solo ampliamento
demolizione e ricostruzione → 80% per la parte eseguita e 20% per la parte ricostruita
riduzione del 50% se : destinate a prima abitazione;
in caso di ricostruzione in altre zone i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico, bioedilzia, energie rinnovabili.
In caso di zone dotate di urbanizzazioni primarie e secondarie non è dovuto il versamento dei relativi oneri.
SICILIA
B) TESTO DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
AMPLIAMENTI
Sono consentiti ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi sia per il residenziale che per uso diverso dall’abitativo.
Residenziale:
20 % del volume
Non residenziale:
20% della superficie coperta
Per entrambe le tipologie:
realizzazione in contiguità al fabbricato ovvero se materialmente o giuridicamente impossibile anche corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale
ammessi interventi anche nei condomini purchè nel rispetto delle norme del codice civile.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi interventi di demolizione e ricostruzione, con incrementi di cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 sia residenziali che per uso diverso dall’abitativo.
Per entrambe le categorie gli interventi possono essere realizzati anche su area diversa purchè a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali. L’area di origine sarà gravata da vincolo di inedificabilità.
Residenziale:
con aumento del 30 % della volumetria esistente;
Non Residenziale:
con aumento del 30% della superficie coperta
Per entrambe le tipologie:
con aumento del 35% in caso di utilizzo delle tecniche di bioedilizia o fonti di energia rinnovabile.
Non concorrono a formare cubatura pensiline e tettoie per l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kWp.
TITOLO ABILITATIVO
Concessione edilizia (Permesso di costruire) da presentare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge. L’istanza da presentare non può riguardare edifici ultimati dopo il 31/12/2008.
LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
su aree dichiarate inedificabili;
su immobili abusivi oggetto di ordinanza di demolizione;
su immobili ricadenti in aree demaniali o vincolati ad uso pubblico;
I Comuni entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge possono escludere l’autorizzazione degli interventi in relazione a specifici immobili o zone del territorio, nonché porre limiti differenziati in relazione alle caratteristiche delle singole zone e del diverso grado di saturazione edilizia;
RIDUZIONI ONERI CONCESSORI
Ampliamenti:
commisurati al solo ampliamento con riduzione del 20%
riduzione del 60% se destinati a prima abitazione
Demolizione e ricostruzione:
80% per la parte eseguita e 20% per la parte ricostruita
ulteriore riduzione del 50% se destinati a prima abitazione
i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni se si utilizzano tecniche di risparmio energetico, bioedilizia, energie rinnovabili.