Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Opere in cemento armato

Omessa denuncia

05/07/2012

L’OMESSA DICHIARAZIONE È REATO PROPRIO DEL COSTRUTTORE
Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza n. 15184 del 19 aprile 2012
Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è reato omissivo imputabile al costruttore, in quanto imposto dalla legge ed a carico esclusivamente di quest’ultimo, l’obbligo di denunciare le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica prima del loro inizio. Correlativamente l’art. 72 prevede la sanzione penale per il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’art. 65 del DPR 380/2001.
In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione.
Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando si configuri un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ad esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.


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