DETERMINAZIONE OBLAZIONE ED ONERI CONCESSORI
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 1804 DEL 26 MARZO 2009
Vale solo il criterio della destinazione urbanistica dell’area secondo i giudici del Consiglio di Stato.
E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune, in sede di esame di una istanza di condono edilizio, ha determinato le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori ponendo a base del calcolo di questi ultimi la natura agricola dei manufatti abusivi, nel caso di costruzione abusiva che, all’epoca della realizzazione, ricadeva in zona agricola ed ove peraltro risulti che una parte almeno delle opere abusive da sanare era destinata in via immediata e diretta alla coltivazione.
Sulla base del suddetto principio il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1804 del 26.3.2009, ha respinto il ricorso avanzato dal titolare di un allevamento di cavalli, il quale aveva richiesto domanda di sanatoria edilizia avente ad oggetto tre corpi di fabbrica destinati a maneggio di cavalli, deposito di attrezzi e prodotti agricoli ed annessi servizi igienici, ed altre strutture connesse. La corte ha in proposizione affermato che per determinare gli oneri di urbanizzazione applicabili ad una costruzione occorre prendere in considerazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c ), della L. 10/1977, poi trasposto nell’art. 16, comma 4, lettera c), del D.P.R. 380/2001, le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti.
Non è quindi consentito, ai predetti fini, scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione della effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale. Solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, il Comune può valorizzare ulteriori parametri, diversi dalla destinazione di zona, ferma restando comunque la necessità di un loro aggancio con il carico urbanistico individuale per la zona stessa.