Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Luci e vedute

Modifiche

12/05/2009

Modifica di luci e vedute. Apertura di una porta al posto di una preesistente finestra. A seguito della trasformazione di un vano finestra in porta la Procura della Repubblica di Napoli eseguiva il sequestro del manufatto e denunziava il proprietario dell’immobile per avere operato l’intervento edilizio in difformità al permesso di costruire. L’autore dell’illecito reclamava il provvedimento di sequestro innanzi al Tribunale sostenendo che la modifica non necessitava di titolo abilitativi. Il Tribunale del Riesame accoglieva il reclamo affermando che in quanto le opere erano interne e non creavano nuove superfici, volumetrie o mutamento di uso; la trasformazione di un vano finestra in porta era da considerarsi ristrutturazione edilizia non influente sulla sagoma, sulla superficie o sui volumi. Il Pubblico Ministero, quindi, impugnava innanzi la Corte di Cassazione il provvedimento del Giudice territoriale. Con la sentenza n. 834 del 13 gennaio 2009 la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di reati edilizi, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Infatti, secondo i Giudici di legittimità, il permesso di costruire è richiesto, per il disposto dell'art. 10, comma 1, lett. c, T.U. Edilizia per le ristrutturazioni che comportano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d'uso limitatamente agli immobili comprese nelle zone omogenee A). La Suprema Corte, pertanto, annullava l’ordinanza di dissequestro. Nell’ambito delle modifiche alla sagoma dell’edificio non comportanti variazioni planovolumetriche si sono da tempo registrati due orientamenti giurisprudenziali, l’uno restrittivo del Giudice amministrativi, che ha sostenuto la necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia per le modifiche (Cons. Stato Sez. II, 9 giugno 1999, n. 926); l’altro, meno rigoroso, del Giudice penale, che invece ha ritenuto non necessaria la concessione edilizia (Cass. pen. Sez. III, 4 ottobre 1995, n. 10856). Attualmente, pare, che anche il Giudice penale (almeno quello di legittimità, per cui occorrerà attendere le pronunce di merito), abbia condiviso l’orientamento restrittivo dei Tar. A cura di Avv. Pietro Bisconti fonte: www.studiobisconti.it


Servizi

Condono edilizio art. 28 L.R. 16/2016

Mappatura Termica

Termografia

Certificazione APE

Consulenza tecnica

Servizi catastali

Progettazione

Stime e Perizie

Consulenza Immobiliare

Topografia


Progetti

Termografia

Edificio Spucches

Recupero Borghetto Lodigiano

Progettazione villa Addaura

Progettazione villa Spinasanta

Progettazione rete fognaria


Scroll to Top