Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Edifici ante 1967

Legge Ponte

26/11/2017

 

Negli atti notarili che hanno ad oggetto la compravendita di immobili piuttosto datati, si legge spesso che l'edificio è stato costruito in data precedente al primo settembre 1967. Cosa vuol dire?  Edifici costruiti prima del 1967: In un atto di compravendita immobiliare, per attestare la regolarità di un edificio o parte di esso, è necessario fare riferimento agli estremi del titolo autorizzativo che ne ha permesso la realizzazione, quindi licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, d.i.a., a seconda dei casi.    La cosiddetta Legge Urbanistica, cioè la legge n. 1150 del 1942, all'articolo 31, stabiliva che per la costruzione di un edificio che ricadesse al di fuori del centro abitato, così come questo era individuato dal piano regolatore vigente, non era necessario essere in possesso di un preventivo titolo abilitativo. La legge stabiliva, all'articolo 10, che Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Quindi veniva eliminata ogni distinzione fatta precedentemente tra centro abitato e restante parte del territorio comunale.  

È invalsa frequentemente la convinzione che, quando non si riesca a reperire informazioni sul titolo autorizzativo che ha portato alla realizzazione di un immobile, sia sufficiente indicare nel suo atto di trasferimento la dicitura costruito ante 1967 per essere in regola.  

Invece la normativa illustrata dimostra che debbono verificarsi almeno due condizioni, perché l'utilizzo di questa dizione sia legittimo e cioè: - l'immobile deve essere stato costruito al di fuori del centro abitato (di solito questo corrisponde all'attuale centro storico, zona A della zonizzazione comunale); - deve essere dimostrabile che l'immobile sia stato costruito effettivamente prima del primo settembre 1967.  

Una recente sentenza del T.A.R. di Milano dimostra l'importanza di quest'ultimo assunto.   

La sentenza n. 373 del 07.02.2013 del T.A.R. Lombardia riguarda un immobile costruito fuori del centro abitato con una licenza edilizia del 24 febbraio 1967.  

Dopo molti anni il Comune ha riscontrato per questo fabbricato la difformità di alcune parti rispetto a tale licenza, nonché il mancato rispetto di vincoli ambientali e paesistici e pertanto ha intimato al proprietario un'ingiunzione di demolizione delle parti difformi e un ripristino delle condizioni previste dallo stato assentito. Il proprietario ha presentato ricorso al T.A.R. di Milano contro tale ordinanza, che riteneva illegittima visto che l'edificio era stato costruito al di fuori del centro abitato e prima dell'entrata in vigore della legge ponte, e quindi non necessitava di un titolo autorizzativo. Per la prima affermazione non c'erano problemi, restava da dimostrare che la realizzazione fosse avvenuta effettivamente anteriormente al primo settembre 1967. In base ai documenti prodotti dal Comune, il tribunale amministrativo non ha riscontrato nessun elemento che potesse far collocare la costruzione dell'edificio in un arco temporale successivo a tale data e pertanto ha ritenuto illegittimo il provvedimento di demolizione e dato ragione al ricorrente.  

Quella illustrata è una vicenda che si è conclusa in maniera positiva per il proprietario, ma bisogna stare attenti ad abusare della dizione ante 1967, se l'assunto non corrisponde a verità.  Oggi esistono molti strumenti che permettono di verificare la data di costruzione o di modifica di un edificio, come ad esempio le foto aeree o quelle satellitari.

Se per esempio, ad un edificio costruito legittimamente prima del 1967 è stato aggiunto in anni recenti un corpo di fabbrica in ampliamento, senza il necessario titolo abilitativo, esso risulterà facilmente visibile dal raffronto tra foto aeree scattate in anni successivi.

Inoltre, in sede di stipula dell'atto, il notaio, qualora non si riescano a reperire gli estremi del titolo autorizzativo, è tenuto a citare la dicitura relativa alla costruzione ante 1967, a seguito della presentazione di apposita autocertificazione da parte del venditore, ma non a verificare la sua veridicità. Pertanto, nel caso in cui successivamente l'acquirente riscontrasse dei vizi, come la presenza di abusi edilizi o difformità eseguiti in epoca successiva, l'atto potrebbe anche essere annullato.


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