LE DISTANZE LEGALI TRA LE CASE IN ZONA SISMICA
CASSAZIONE – SEZ. CIVILE – SENTENZA N. 9318 DEL 17/04/2009
In una recente pronuncia, anche con riguardo ai recentissimi fatti di cronaca, la Suprema Corte ha statuito circa la edificazione di edifici in zona sismica. A tal specifico proposito, la Cassazione ha precisato che la distanza legale tra le costruzioni deve essere rispettata anche se tra i due edifici è stata realizzata una strada pubblica. Nelle suddetta sentenza, infatti, è stato respinto il ricorso dei proprietari di un fabbricato obbligati dal giudice ad arretrare la loro costruzione. Secondo la Suprema Corte nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l’integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici più vicini per effetto dei movimenti tellurici. Questo pericolo non viene meno la presenza tra due edifici di una via pubblica in quanto, vista la delicatezza e la rilevanza della materia in oggetto, il proprietario in regola può chiedere sempre l’abbattimento della costruzione o il suo arretramento a una distanza di sicurezza. In origine, l’unica previsione di tale tipo era quella della vecchia legge 1962, n. 1684, in base alla quale, ai sensi dell’art. 8, 8° comma, l. 25 novembre 1962, n.1684, secondo cui “ le amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme”, gli strumenti urbanistici delle località sismiche ben potevano determinare i distacchi considerando come termini di riferimento i confini dei fondi, a prescindere dall’esistenza o sopravvenienza di fabbricata sul fondo vicino. Di conseguenza, con conseguente deroga al criterio generale della prevenzione riportato anche in detta legge ( 7° comma dell’art. 8 cit.); in tal caso, le disposizioni (locali) che imponevano i distacchi dai confini erano integrative di quelle del codice civile sui rapporti di vicinato (distanze) e comportavano, se violate, la possibilità di agire per la riduzione in pristino.