Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Concessione Edilizia

Ritardo nel rilascio

22/10/2014

Anche prima che con la legge 7 agosto 1990, n. 241 fosse espressamente precisato: che l’attività amministrativa deve essere ispirata a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; che l’amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dalla doverosa attività istruttoria; che tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento espresso e che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati – i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sono stati sempre ritenuti immediatamente cogenti e direttamente applicabili all’azione della pubblica amministrazione.

Sono stati ritenuti illegittimi gli atti e/o provvedimenti (sfavorevoli agli interessi dei privati) privi di adeguata motivazione e/o non supportati da adeguata motivazione che hanno determinato un ingiustificato arresto procedimentale, rinviando sine die il doveroso esercizio della funzione amministrativa; è stata altresì affermata la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento allorquando l’amministrazione avesse interposto un ingiustificato ritardo nell’espletamento delle attività svolte a provvedere sull’istanza legittimamente proposta dal privato, arrecandogli un pregiudizio.

Ciò precisato, deve rilevarsi che sussiste la ingiustificata violazione dell’art. 31, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui “le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco” nell’ipotesi che l’amministrazione senza giustificazione alcuna ritardi nell’adottare la determinazione autorizzativa.

L’amministrazione è dunque tenuta a risarcire il danno da ritardo che comprende non solo i maggiori costi di costruzione, ma anche gli eventuali mancati utili.

(Cons. Stato, Sez. V, 09.10.2013 n. 4968) fonte: Studio Legale Bisconti


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