Si possono vendere, con limiti, i parcheggi realizzati in attuazione della Legge Tognoli del 1989: è questa la novità introdotta dall’art. 10 del D.L. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni).
In via generale chi intende costruire deve rispettare standard di urbanizzazione ed in particolare realizzare spazi per parcheggi in misura pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (art. 41 sexies L. 1150/1942).
Questi spazi per parcheggiare erano considerati pertinenze necessarie delle singole costruzioni e cioè non separabili dalle stesse. Solo con l’entrata in vigore dell’art. 12 della L. 246/2005 è stato possibile cedere il diritto a parcheggiare o affittare a terze persone o imprese.
Questa prima liberalizzazione, però, non riguardava le aree di sosta realizzate in forza della Legge Tognoli 122/1989 che continuavano ad essere considerate inseparabili dalle unità immobiliari di cui erano pertinenze.
Solo adesso, quale effetto del DL semplificazioni, è possibile che i proprietari di unità immobiliari possano cedere a terzi le aree di parcheggio realizzate con le agevolazioni della Legge Tognoli, purchè i terzi acquirenti mantengano il vincolo di pertinenza spostandolo su un’altra unità immobiliare presente nello stesso comune.
(Fonte: Studio Legale Bisconti)