Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Catasto 2

Fabbricati ex rurali

13/02/2009

Immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità. La recente normativa ha stabilito che l'Agenzia del Territorio proceda all'individuazione dei fabbricati già iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701" La suddetta normativa prevede, in particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità. L’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso: l'incrocio dei soggetti intestatari in catasto, con le basi dati relative alla iscrizione al Registro delle imprese (per gli immobili ad uso abitativo, il requisito è previsto dal comma 37 dell’art. 2 del DL 3/10/2006 n. 262, convertito - con modificazioni - in legge 24 novembre 2006, n. 286) - pdf (23.37 KB) ;
l'esclusione automatica di immobili a presunto uso non abitativo. Le liste delle particelle iscritte al Catasto terreni, sulle quali risultano fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, sono disponibili per almeno 60 giorni successivi alla pubblicazione del relativo comunicato in G.U. e sono consultabili: sul sito www.agenziaterritorio.it attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ;
presso la sede di ciascun Comune interessato;
presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti sui comuni interessati. Adempimenti di parte richiesti I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili iscritti al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. (la data di pubblicazione è riportata nelle liste in corrispondenza dell'immobile interessato)qualora trattasi di perdita di ruralità conseguente al venir meno di requisiti di tipo oggettivo (concernenti cioè l’immobile) ed entro il 31 ottobre 2008, qualora – come per la pubblicazione del 28 dicembre 2007 – manchi il requisito soggettivo (concernente i soggetti possessori di immobili ad uso abitativo) di imprenditore agricolo iscritto al Registro delle imprese (cfr. comma 37 dell’art. 2 del DL 3/10/2006 n. 262, convertito - con modificazioni - in legge 24 novembre 2006, n. 286). Si precisa, infatti, che a seguito della perdita dei requisiti di ruralità i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Il mancato adempimento Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro le scadenze sopra riportate, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e alla notifica dei relativi esiti .

Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui: l'immobile sia già censito al catasto edilizio urbano;
l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
il fabbricato è stato demolito;
il fabbricato è un rudere o è in condizioni di inagibilità ;
non esista alcun fabbricato sul terreno indicato;
la tipologia di immobile non richieda denuncia al Catasto edilizio urbano (immobile ad uso strumentale quale stalla, magazzino agricolo, sede dell'attività agricola, agriturismo, ecc…) In questi casi è opportuno inviare una specifica segnalazione, all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile sul sito internet, presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.
Normativa di riferimento e proroga dei termini Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 248 del 2007 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria". Con le modifiche all’articolo 26 bis viene prorogata con la scadenza prevista per l'adempimento spontaneo. Non più 90 giorni ma sette mesi di tempo a partire dalla data di pubblicazione dei comunicati nella G.U. Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). –
All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi"
All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007".
Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia` riscosse a titolo di sanzione». Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 - comma 36 e 37 art. 2 - convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - pdf (100.70 KB)

D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 - articolo 2 del Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali - pdf (44.53 KB) Si riporta a seguire l'elenco dei comunicati dell'Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: Comunicato "Pubblicazione dell'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità" - pdf (250.22 KB), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007
Comunicato "Pubblicazione dell'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità" - pdf (417.64 KB), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2008      


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