Garanzie su vizi o difetti dell’immobile.
Con l’acquisto di un immobile da un impresa di costruzioni costruttore si è in presenza di un contratto di compravendita e non di appalto, pertanto i tempi per agire e ottenere un risarcimento per i vizi dell'opera sono più brevi che nell'appalto.
Diverso è il caso per i difetti riscontrati nella costruzione che possono causare la rovina dell'immobile. In questo caso i tempi per far valere la garanzia sono gli stessi sia che si tratti di compravendita sia che si tratti di appalto.
Il costruttore/venditore è responsabile per dieci anni dalla consegna dell’immobile ed è tenuto al risarcimento.
Garanzia per i vizi nelle compravendite
L’articolo 1495 del Codice Civile per l’azione in caso di vendita, stabilisce che i vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e che l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
Garanzia per i vizi in caso di appalto
Nel caso dell’appalto, c’è un periodo di garanzia più lungo, regolato dagli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile. Il committente può denunciare all’appaltatore i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro due anni dalla consegna dell’immobile. Il committente ha diverse chances: può chiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia diminuito, ma può anche ottenere la risoluzione del contratto.