Trattandosi di una comunicazione (Comunicazione Inizio lavori Asseverata), una volta presentata la CILA, non occorre attendere alcuna approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune competente per iniziare i lavori.
La CILA ha efficacia dal momento in cui viene depositata presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente, da un professionista abilitato delegato da uno dei titolari.
Per la Sicilia, i lavori eseguibili in CILA sono indicati dall’art.3 comma 2 della L.R. 16/2016 (modifica degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, apertura chiusura e spostamento di porte ed infissi, frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere non strutturali).
Il tecnico incaricato dovrà asseverare l’elaborato progettuale ed attestare la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici PRG, ai regolamenti edilizi vigenti.
In tutti quei casi che le opere sono già realizzate, la comunicazione sarà “tardiva” da cui CILA TARDIVA che prevede il pagamento di una sanzione per tardata comunicazione pari a € 1000,00 da versare alla Tesoreria Comunale.