La Cassazione, in tema di compravendita di immobili, ha affermato che il costruttore-venditore assolve quanto dovuto ai fini dell’agibilità dell’immobile promesso in vendita offrendo la documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e la prova del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994 (Cass. Civ., Sez. III, 07.10.2008 n. 24729).
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