Acquistare in sicurezza un immobile
La sicurezza nell’acquisto di un immobile parte dal preliminare e, in particolare, dalla sua trascrizione (prevista dall’art. 2645 bis cod. civ.). Il cosiddetto preliminare, redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, può essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, da con confondere con la “registrazione” presso l’Agenzia delle Entrate che ha finalità meramente fiscali.
La trascrizione del preliminare è tanto più conveniente quanto maggiore è il tempo previsto per la stipula del contratto definitivo e quanto maggiore l’importo della caparra o dell’acconto.
In generale, poi, i modi per garantirsi da un fallimento della società venditrice sono due: o l’acquirente si fa rilasciare una fidejussione – prevista dal D. Lgs. 122/2005 per l’acquisto di case in corso di costruzione – o sceglie la via della trascrizione.
Se il preliminare riguarda l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, la tutela che deriva dalal trascrizione è molto ampia poichè i questo caso il curatore non è autorizzato a scioglierlo nè potrà agire in revocatoria.
Per quanto riguarda i costi, a parte l’onorario del notaio, vi sono le imposte: quella fissa di registro (168 euro), una fissa di trascrizione (168 euro + 35 di diritti), una di bollo (155 euro) ed una di registro proporzionale pari allo 0,5% della caparra ed al 3% dell’acconto, recuperabile con l’atto definitivo.
Tuttavia, prima della stipula occorre sempre effettuare alcune verifiche documentali.
Innanzitutto vanno verificate le qualità personali dei soggetti coinvolti in una compravendita immobiliare per accertarsi che chi stipula abbia la capacità e legttimazione sia a rendere dichiarazioni sia a stipulare ed occorre prestare particolare attenzione al contenuto e validità della eventuale procura esibita da chi si presenta come procuratore.
Controlli devono pure essere fatti sulla situazione coniugale di chi vende e di chi compra.
Inoltre, è necessario il controllo dei documenti che riguardano il bene compravenduto: l’atto o la successione ereditaria di provenzinza, i dati catastali, il regolasmento condominiale, il permesso di costruire o il condono edilizio, il certificato di abitabilità, le iscrizioni o trascrizioni in Conservatoria, l’estinzione delle obbligazioni condominiali.
Fonte: Studiobisconti.it