Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

Abusivismo

Il collaudo estingue il reato

13/07/2014

Commento alla sentenza della cassazione penale n. 27678 /2014.

 

La nuovissima sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III sentenza 27678 del 26/06/2014) rappresenta un momento fondamentale per far sì che chi ha costruito abusivamente, vale a dire senza permesso di costruire dell’ente Comunale, ma abbia rispettato invece i dettami degli art. 64 comma 2 e art 71 DPR 380/2001, possa ottenere la possibilità di estinguere il reato attraverso l’oblazione speciale.

 

Cosa significa tutto questo? Cosa  dice la Cassazione a tale proposito?

 

E’ opportuno allora riportare alcuni passaggi della richiamata sentenza per dare un quadro di chiarezza sull’intera vicenda a tutte le persone che possono essere interessate a tale problematica e sono tante specialmente in Campania e a Salerno e Provincia.

 

Cosa dice la Cassazione ……ecco i passaggi fondamentali “la Cassazione ha infatti evidenziato come“ il rilascio del certificato di collaudo è idoneo a far presumere – salvo eventuale prova contraria – l’assenza di un concreto pericolo per la stabilità delle opere e proprio secondo quanto disposto dal comma 2 art 162 bis del codice penale – l’inesistenza di concrete conseguenze dannose e pericolose derivanti dalla violazione”.

 

La Cassazione ha, infatti, evidenziato che l’avvenuto collaudo delle opere, anche se realizzate sine titulo edilizio, ne provano la sicurezza e la staticità per cui si può dire che con l’avvenuto collaudo vengono meno le conseguenze dannose del reato e la loro permanenza, quindi vengono meno quelle che erano le condizioni ostative alla concessione della possibilità di oblare.

 

Cosa significa tutto ciò ? Che una volta effettuato il pagamento dell’oblazione, il reato potrà essere dichiarato estinto dal giudice penale.

 

E’ bene inoltre evidenziare che il soggetto contravventore, che ha beneficiato dell’oblazione speciale e quindi dell’estinzione del reato, non potrà vedersi come destinatario di nessuna altra sanzione anche di natura accessoria.


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