Segnalazione certificata di agibilità
L’agibilità non viene più rilasciata dai Comuni, ma viene certificata direttamente dal tecnico, decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).
Le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante segnalazione certificata.
La novità è, quindi, nella maggiore responsabilità del professionista, tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge.
Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
Segnalazione certificata di agibilità, le sanzioni
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 77,00 a 464,00 euro.
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata è applicabile anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale
Segnalazione certificata di agibilità, la documentazione
La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:
- attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie;
- certificato di collaudo statico;
- dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- estremi dell’avvenuta accatastamento;
- dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, ove previsto, certificato di collaudo degli impianti;
L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata.
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.